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Dichiarazione di consumo Dogane per impianti fotovoltaici ed eolici

Dichiarazione di consumo Dogane per impianti fotovoltaici ed eolici
Pubblicato il  16/04/2026

Dettagli

Settore professionale: Ingegneria
Comune Foggia

Descrizione

I titolari di impianti fotovoltaici ed eolici con potenza superiore a 20 kW, sono tenuti all'esecuzione di una serie di pratiche ed adempimenti che hanno scadenze distribuite nell'arco dell'anno.

Le pratiche che si ripetono annualmente sono le seguenti:

Dal 2026 la dichiarazione di consumo dovrà essere presentata due volte l’anno:

- entro il 30 settembre per i consumi da gennaio a giugno
- entro il 31 marzo dell’anno successivo per i consumi da luglio a dicembre

Con questa pratica, il produttore comunica all'Agenzia delle Dogane la quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e immessa nella rete elettrica. Inoltre, per gli impianti in cessione parziale, si devono anche comunicare i consumi avvenuti mese per mese. Se necessario, si procederà anche alla richiesta di rilascio o di rinnovo delle credenziali per utilizzare il servizio telematico. Il Soggetto Responsabile è quindi tenuto alla compilazione del registro con obbligo di conservazione per cinque anni. Le letture devono essere effettuate, in base alle indicazioni ricevute dall’Ufficio territorialmente competente, su un apposito registro vidimato dall’Agenzia delle Dogane e le letture da riportare includono quelle relative al contatore di produzione e al contatore di scambio (nel caso di attivazione dello scambio sul posto) per la voce di immissione e per la voce di prelievo, visualizzabili sul contatore. La mancata compilazione del registro con le letture può comportare sanzioni e, in alcuni casi, il ritiro della licenza con conseguenze sugli incentivi già accordati dal GSE.

2. Pagamento del diritto di licenza da versare annualmente e vidimazione registro letture, nel periodo che va dal 1 al 16 dicembre (se richiesto)

3. Verifica e taratura periodica su gruppi di misura di energia elettrica

A norma di Legge la taratura dei gruppi di misura di energia elettrica, aventi rilevanza fiscale, deve essere eseguita da un ENTE AUTORIZZATO, ogni 5 anni per i contatori ad induzione ed ogni 3 anni per i contatori statici.

La verifica e il controllo a carico reale permette di verificare l’esatta inserzione del gruppo di misura (contatore TA TV), l’errore percentuale, la potenza istantanea singola e totale, il fattore di potenza e il senso ciclico delle fasi. Tutti questi parametri uniti all’errore percentuale concorrono ad una analisi completa della misura.

Secondo le disposizioni previste dalla circolare del Ministero delle Finanze n°28/D del 26/01/1998 il controllo dovrà avvenire ogni 3 ANNI per contatori statici e ogni 5 ANNI per contatori ad induzione.



Come si può vedere, gli adempimenti che si susseguono nel corso dell'anno sono molteplici e riguardano Enti diversi.

Per andare incontro alle esigenze delle aziende ed evitare che incorrano in sanzioni che nel caso più estremo possono portare alla sospensione dell'incentivo del conto energia, lo scrivente Studio Tecnico garantisce un servizio di assistenza per l'esecuzione di tutte le pratiche indicate. In collaborazione con idonei laboratori metrologici autorizzati dall’UTF, può eseguire le verifiche e il rinnovo tarature sui complessi di misura a servizio di impianti di produzione energia elettrica , e in caso diventiate o già siate nostro cliente sarete inseriti nel nostro database in tal modo verrete avvertiti in prossimità delle scadenze.

In base alle esigenze di ogni singola Azienda verrà formulata un'offerta personalizzata.

Richiedi maggiori informazioni al numero 38938.

Informazioni sull'inserzionista

Inserzionista attivo su Bakeca.it dal 11/01/2016